Instrumèntum
Tipo di documento che prese piede nell’età postclassica di pari passo con l’emergere delle figure dei “
tabelliones” e dei “
notarii” quali esperti e garanti della veridicità delle attestazioni del documento.
A tal proposito in diritto giustinianeo si distinse tra:
— “
instrumentum privatum” ove non figurava l’intervento né di “
tabelliones” né di testimoni;
— “
instrumentum quasi publice confectum”: non figurava l’intervento di “
tabelliones” ma di almeno tre testimoni;
— “
instrumentum publice confectum”: redatto da “
tabelliones”, munito di “
competio” del tabellione (cioè di una dichiarazione di avvenuta rilettura del testo alle parti) e confermato dalla “
absolutio” delle parti (cioè da un comportamento con cui queste ultime manifestavano la loro intenzione di renderlo operativo).
L’efficacia dell’(—) poteva essere
ad probationem [vedi] oppure
ad substantiam.
Per la pratica della conservazione degli
instrumenta in pubblici registri [vedi
insinuatio].