Actiònes adiectìciæ qualitàtis
Categoria di azioni creata dal diritto onorario.
Essa nacque quando il pretore ritenne equo che i sottoposti potessero creare obbligazioni ed in genere compiere atti che determinassero un decremento del
patrimonium del
pater o del
dominus.
Secondo il
ius civile le persone
alieni iuris non avevano alcuna capacità patrimoniale. Ogni vantaggio patrimoniale, che potesse loro pervenire, si riversava automaticamente nel patrimonio del
pater. Al contrario questi non assumeva alcuna responsabilità per le obbligazioni contratte dai suoi sottoposti. Il diritto onorario innovò in materia, stabilendo la responsabilità del
pater familias che avesse specificamente autorizzato il sottoposto all’assunzione del debito. In seguito le (—) furono concesse ai creditori di un
extraneus subordinato ad un soggetto giuridico in una certa impresa commerciale.
La struttura delle (—) era caratterizzata da una formula a trasposizione di soggetti: nell’
intèntio [vedi] figurava il nome del
filius o
servus, nella
condemnàtio, figurava il nome del
pater o
dominus.
Si è osservato, in dottrina, che la
ratio lègis o iuris [vedi] della previsione della responsabilità del
pater o
dominus era generalmente connessa al fatto che il
filius o il
servus fossero palesemente subordinati al
pater o
dominus nell’esercizio della attività commerciale, agendo apertamente per loro conto, o comunque nella sfera della loro potestà e seguendo le loro direttive.
Il fenomeno, “pur non potendo qualificarsi rappresentanza vera e propria, implicava una forte approssimazione al concetto di rappresentanza diretta”.
Tra le (—), si distinguevano:
—
actio exercitòria [vedi];
—
actio tributòria [vedi];
—
actio de pecùlio [vedi];
—
actio quod iussu [vedi];
—
actio de in rem verso [vedi];
—
actio institòria [vedi].