Interdictum de lìberis exhibèndis ac ducèndis
Si trattava in realtà di due
interdicta [vedi
interdictum]:
— l’uno,
esibitorio, veniva concesso dal pretore nei confronti di chi tenesse presso di sé od avesse istigato all’allontanamento, un sottoposto alla altrui
pàtria potèstas [vedi];
— l’altro,
proibitorio, veniva concesso dal pretore nei confronti di chi stesse per sottrarre un sottoposto all’altrui
patria potestas [vedi].