Progetto individuale di inserimento (d. lav.)
Progetto predisposto con il consenso del lavoratore e finalizzato a garantire l'adeguamento delle sue competenze professionali ad un certo contesto lavorativo. Costituisce condizione essenziale per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento, tipologia contrattuale introdotta con il D.Lgs. 276/2003. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del () di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità a base del contratto di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che il lavoratore avrebbe potuto raggiungere al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%.
Le modalità generali di definizione del () devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle R.S.A. o R.S.U. Era previsto un intervento sussidiario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di mancata stipulazione di tali accordi entro i termini stabiliti nel provvedimento stesso. Nelle more della contrattazione collettiva l'Accordo interconfederale dell'11-2-2004 ha stabilito in via transitoria che il () debba indicare la qualifica da conseguire, la durata e le modalità della formazione non inferiore a 16 ore.