Interdictum fraudatòrium
Mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del
periodo classico concesso al creditore per revocare gli atti compiuti dal debitore in suo pregiudizio. Veniva esperito contro il terzo acquirente, consapevole della frode, per obbligarlo a restituire quanto acquistato dal debitore. Nel
diritto giustinianeo, l’(—) si fuse con la
in ìntegrum restitùtio [vedi], dando vita ad un’unica azione, denominata
àctio Pauliàna [vedi].