Interdìctum quod legatòrum
Interdictum [vedi] concesso dal pretore al
bonòrum possèssor secùndum tabulas [vedi
bonorum possessio secundum tabulas], cioè al soggetto nominato erede in un testamento legittimo per il diritto pretorio, nei confronti del legatario ovvero di chiunque possedesse come legatario [vedi
legatum], contro la volontà dell’erede.
Attraverso la concessione dell’(—) si mirava ad impedire che il legatario si impossessasse liberamente di beni ereditari, diventando, a seguito di
usucàpio [vedi], proprietario, senza l’intervento autorizzatorio del possessore ereditario. L’(—) era efficace solo limitatamente ai legati con effetti obbligatori [vedi
legatum per damnatiònem] o sottoposti a condizione o a termine.
In
epoca classica l’(—) fu esteso anche al
bonorum possessor contra tabulas [vedi
bonorum possessio contra tabulas] e persino all’erede che non avesse in nessun caso autorizzato l’impossessamento dei beni.
In
epoca giustinianea, venuta meno la distinzione tra
ius civile [vedi] e
ius honorarium [vedi], l’(—) assunse le connotazioni di azione generale, diretta essenzialmente a garantire il rispetto della
quota legittima, riconosciuta dalla
lex Falcìdia de legatis [vedi].