Interpellàtio
Nel
diritto postclassico, l’(—) era la richiesta esplicita dell’adempimento, fatta dal creditore al debitore; in alcuni casi particolari, si ritenne, peraltro, che non fosse necessaria una formale (—), risultando sufficiente la mera scadenza del termine per l’adempimento (
dìes interpèllat pro hòmine): la scadenza del termine compiva l’(—) in luogo del creditore.
Nei casi in cui era necessaria l’(—), si parlava di
mora ex persona [vedi]; nelle obbligazioni a termine, si parlava di
mora ex re [vedi]. La stessa terminologia è adoperata tuttora nel diritto civile vigente.