Intervèrsio possessiònis [
Interversione del possesso]
L’(—) consiste nel mutamento del titolo e della qualifica del possesso; per il suo verificarsi non sarebbe sufficiente un mero mutamento dell’
ànimus possidèndi [vedi], cioè un mero fattore interno, non esteriorizzato, né altrimenti riconosciuto o conoscibile dai terzi.
Una situazione possessoria può mutare, verificandosi l’(—):
— se il mutamento è originato da una causa proveniente da un terzo [vedi
tradìtio brèvi mànu;
constitùtum possessòrium];
— se interviene un atto di opposizione (
contradìctio) espresso o manifestato materialmente (ad es., il rifiuto o la mancata consegna della cosa ricevuta in deposito, da parte del soggetto che, così facendo, intenda proclamarsi possessore);
— se vi è una dichiarazione di volontà non equivoca (fatta in giudizio o stragiudizialmente).