Iudìcium
Per (—) si intende, tecnicamente, la seconda fase del processo per
lègis actiònes [vedi] e
per formulas [vedi] (nella
cognìtio extra òrdinem [vedi] il giudizio si svolgeva, invece, in un’unica fase).
Distinguiamo pertanto:
—
processo per legis actiones: nella fase
àpud iùdicem non era più necessaria la presenza delle due parti. In assenza di una delle parti, il
iudex pronunciava egualmente la sentenza; la decisione, peraltro, sarebbe stata sfavorevole alla parte assente.
L’ufficio di giudice poteva essere ricoperto da una persona singola o da un collegio: nel primo caso il giudice era nominato dal magistrato, di volta in volta; nel secondo, il collegio decideva un numero indefinito di controversie, avendo competenze generali in determinate materie.
Nella
legis actio sacramènti [vedi], il giudice si limitava a stabilire quale delle parti avesse ragione, dichiarando, cioè, quale dei due
sacramenta fosse
iustum: il giudice pronunciava, cioè, un
accertamento e non una condanna.
Nelle altre
legis actiones, il giudice condannava, cioè ordinava al convenuto di tenere un determinato comportamento;
—
processo per formulas: nella fase
apud iudicem del processo formulare ciascuna parte presentava, a sostegno della sua tesi, tutte le prove che riteneva opportune, senza alcuna limitazione.
Raccolte le prove, spettava al giudice valutarle e formare il proprio convincimento liberamente, senza alcun vincolo di prova legale, al fine di pronunciare la
sententia.