Àctus legitimi [
Negozi giuridici puri]
Espressione indicante quei particolari negozi giuridici che non tollerano, a pena di nullità, l’apposizione di elementi accidentali, quali la condizione [vedi
condìcio] od il termine [vedi
dìes].
Tra essi, in diritto romano, rientravano, ad es., la
mancipàtio [vedi], i negozi
per æs et lìbram in genere (ad esclusione del
testamentum [vedi]), l’
in iùre cèssio [vedi], l’
expensilàtio [vedi], l’
acceptilàtio [vedi], l’
adìtio hereditàtis [vedi], la
datio tutòris testamentaria [vedi], la
optio servi [vedi], le
nuptiæ [vedi], l’
emancipàtio [vedi]; l’
herèdis institùtio [vedi] poteva esser sottoposta a condizione, ma non a termine.
Nel diritto civile vigente, gli (—), o negozi giuridici puri, sono frequenti nel diritto familiare (matrimonio, riconoscimento del figlio naturale, adozione); in diritto patrimoniale, vanno ricordati, tra gli (—), l’accettazione e la rinunzia all’eredità.
Taluni negozi tollerano l’apposizione solo di alcune clausole accidentali: ad es., l’istituzione di erede sopporta la condizione, ma non il termine; alle cambiali è apponibile un termine iniziale, ma non la condizione; il
modus è applicabile ai soli negozi di liberalità.
La
ratio [vedi] dell’inapponibilità di elementi accidentali a taluni negozi giuridici va rinvenuta nel fatto che l’importanza sociale degli effetti di tali negozi esige che non vi sia incertezza circa la loro esistenza e la durata dei loro effetti giuridici.