Iura in re alièna [
Diritti reali su cosa altrui; cfr. artt. 952-1099]
Diritti così denominati, perché insistenti su una cosa appartenente ad altri. Si tratta di
situazioni giuridiche tutelate
èrga òmnes [vedi], e quindi assolute, ma di contenuto limitato per la coesistenza, sullo stesso bene, del diritto di proprietà altrui.
Gli (—) attribuiscono al titolare un
diritto di seguito in quanto
seguono la
res su cui insistono, comprimendo, pertanto, il diritto di proprietà di tutti gli eventuali successivi acquirenti.
Tra di essi si distinguono:
— diritti reali di godimento;
— diritti reali di garanzia.
Dei primi facevano parte la
sèrvitus [vedi], l’
emphyteusis [vedi], l’
ususfrùctus, la
superfìcies [vedi] e l’
usus [vedi]; dei secondi, invece, il
pìgnus [vedi] e l’
hypothèca [vedi].