Ius civìle [
Diritto civile]
Lo (—), contrapposto al
ius honoràrium [vedi], indicava il complesso delle norme che regolamentava i rapporti tra cittidini romani: originariamente trasmesso dagli antichi padri per via consuetudinaria (
mòres) fu sancito dalle
lèges [vedi
lex], dai
plebiscìta [vedi
plebiscitum], dai
senatusconsùlta [vedi
senatusconsultum], dai
respònsa prudèntium [vedi] e dalle
constitutiònes [vedi
constitutiones prìncipum] imperiali.
Secondo
Gaio [vedi], il (—) si distingueva dal
ius gèntium [vedi], in quanto mentre il primo era costituito esclusivamente le norme vigenti nella
cìvitas romana [vedi], il secondo includeva un gruppo di disposizioni, derivanti dalla ragione naturale (
naturàlis ràtio) e, come tali, osservate presso tutti i popoli.
A seguito della costituzione caracalliana [vedi
Constitùtio Antoniniàna] del 212 d.C., che concesse la cittadinanza a tutti i sudditi dell’Impero, la distinzione tra (—) e
ius gentium perse qualsiasi rilevanza pratica e rimase valida sotto il profilo astrattamente dottrinale.