Ius commùne [
Diritto comune]
Secondo la formulazione di
Paolo [vedi], era l’insieme delle norme giuridiche ispirate da una
ratio generale e, quindi, applicabili in via generale.
Dal (—), si distingueva il
ius singulàre [vedi], comprendente le norme suggerite da utilità particolari e, pertanto, aventi carattere eccezionale.