Ius distrahèndi [
Diritto di distrazione; cfr. artt. 2784 ss. c.c.]
Facoltà spettante al creditore pignoratizio in virtù della quale, in caso di inadempimento, egli poteva vendere la cosa oggetto del pegno [vedi
pignus] e soddisfarsi sul ricavato, salvo l’obbligo di restituire al debitore l’eventuale residuo [vedi
hypèrocha].