Ius edicèndi [
Potere di ordinanza]
Potere
[vedi
Mancìpium] riconosciuto ai magistrati dotati di
impèrium [vedi] e consistente nella facoltà di emanare editti [vedi
edìctum] che venivano pubblicati onde far conoscere sia le linee generali che avrebbero ispirato il magistrato durante l’anno di carica, che i provvedimenti da lui emanati in concreto, caso per caso.