Ius eligèndi
Si trattava del diritto di scelta, attribuito normalmente al debitore nel caso di obbligazione
alternativa (avente cioè, pluralità di oggetti, di cui uno solo era dovuto al creditore [vedi
obligàtio alternativa]).
Se una delle prestazioni diventava impossibile, il debitore era tenuto all’adempimento dell’altra prestazione, ma poteva anche pagarne il controvalore.