Ius honoràrium (vel ius prætòrium)
Complesso di norme create di volta in volta dal pretore [vedi
prætor], per regolare casi concreti non direttamente disciplinati dal
ius civile [vedi], attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile, di formalismi.
Oltre a supplire alle lacune del
ius civile, il (—), talvolta, vi apportava correttivi, onde impedire la rigida applicazione di norme (di origine vetusta) ritenute non più accettabili in un mutato panorama storico-politico.
Il (—) venne definito da
Papiniano [vedi] come “
quod prætòres introduxèrunt adiuvàndi vel supplèndi vel corrigèndi iuris civilis gratia propter utilitàtem publicam” (ciò che fu introdotto dai pretori per favorire attraverso aiuti, integrazioni o concessioni, una migliore applicazione del
ius civile a fini di pubblica utilità).
Nei casi in cui il (—) si contrapponeva al
ius civile, questo non era formalmente abrogato, non avendone il magistrato il potere, ma solo reso inoperante:
in pratica il dualismo si componeva con la
prevalenza del (—), poiché il magistrato rendeva il
ius civile inattivo nel caso concreto. Nell’
epoca imperiale a questi due sistemi giuridici si aggiunse gradatamente la
cognìtio extra òrdinem [vedi] cui appartenevano quelle
nuove norme imperiali che non si facevano valere attraverso il
processo per formulas [vedi],
ma al di fuori di questo sistema, cioè
extra òrdinem. Per tutta l’
epoca classica questo sistema interferì con il
ius civile e il (—), ma ne rimase distinto. In
epoca postclassica si accelerò il
processo di unificazione, che si concluse nel
diritto giustinianeo con la affermazione del
principio dell’unità del diritto: scomparso il sistema formulare e diventato il processo esclusivamente
extra òrdinem e venuto meno ogni potere discrezionale del magistrato, (costretto ad attenersi alla legge), la separazione tra
ius civile, (—) e
ius extra òrdinem scomparve.