Ius in àgro vectigàli
Espressione che indicava il diritto del concessionario su un’appezzamento di
àger vectigàlis.
L’
ager vectigalis era il terreno appartenente allo Stato, ad un municipio o ad una colonia, che veniva concesso in sfruttamento a privati, dietro il corrispettivo di un canone annuo, denominato
vectìgal: lo scopo della concessione era quello di permettere lo sfruttamento della terra, pur essendovi un vero e proprio obbligo giuridico di coltivare o migliorare il fondo.
Finché il canone era pagato, il concessionario non poteva essere spossessato e poteva trasmettere il suo diritto: essendo considerato
possessore, a lui competeva la normale
tutela interdittale [vedi
interdìctum].
Il (—) attribuiva al concessionario un
diritto di credito (sia pur di natura particolare): per descrivere l’istituto, i giuristi utilizzavano di solito la terminologia della
locazione, sebbene
Gaio [vedi] ricordi che era discusso se il rapporto fosse inquadrabile nello schema della
locazione o in quello della
vendita. Il pagamento del canone e la revoca della concessione in caso di sospensione del pagamento stesso e delle coltivazioni, faceva pensare ad un contratto di locazione, mentre la trasferibilità del diritto e la perpetuità dello stesso rendevano più verosimile l’analogia con la vendita.
In
epoca classica il pretore concesse al vettigalista la
possessio ad interdìcta [vedi], mentre in
tarda epoca classica fu accordata al concessionario o al suo avente causa una azione analoga alla
rèi vindicàtio [vedi],
si ager vectigalis petatur: tale
àctio in rem [vedi] accostò la situazione del (—)
a quella del titolare di un
ius in re alièna [vedi
iura in re aliena].
Per i rapporti con il
ius emphyteuticàrium [vedi
emphytèusis].