Ius Latii
Con tale termine si indicava la “
condizione di vassallaggio” delle comunità straniere sottomesse da Roma.
Tale situazione era propria delle comunità
latinæ, aggregatesi all’
Urbe mediante
fœdera iniqua [vedi
fœdus] e delle
coloniæ latinæ fondate da Roma; poteva, però, inerire anche a
civitàtes italicæ.
Pur se dotate di
autonomia interna, esse erano
subordinate a Roma per tutto ciò che atteneva i
rapporti esterni con altre comunità: non potevano avere altri nemici e/o amici all’infuori di quelli di Roma ed erano obbligate a fornirle contingenti militari in caso di guerra.
Ai
socii [vedi]
latini era in compenso concesso il
ius commercii [vedi] ed un limitato
ius suffragii [vedi] (per coloro che risiedevano a Roma; essi potevano partecipare ai
comìtia tribùta [vedi], ma votavano tutti riuniti in un’unica tribù estratta a sorte).