Ius naturàle [
Diritto naturale]
Nella formulazione gaiana il (—), senza differenziarsi dal
ius gèntium [vedi], comprendeva le regole dettate dalla ragione naturale (
naturàlis ràtio); in quanto tali, esse erano applicabili presso tutti i popoli.
Nella tricotomia ulpiano-giustinianea, coniata da
Ulpiano [vedi] ed accolta da
Giustiniano [vedi], il (—) fu autonomamente inteso come il complesso dei
precetti di convivenza dettati dalla natura a tutti gli esseri viventi. In particolare, in
epoca giustinianea, il (—) acquisì una spiccata valenza ideologica, assurgendo a diritto che
semper æquum ac bonum est (è sempre equo e giusto) e, pertanto, sostanzialmente, al rango di
diritto divino.