Ius retentiònis [
Diritto di ritenzione; cfr. art. 2794 c.c.]
Facoltà spettante al creditore pignoratizio in base ad una apposita pattuizione (
lex commissòria), in virtù della quale, in caso di inadempimento, questi diveniva senz’altro proprietario della cosa data in pegno [vedi
pignus].