Lànce licịque [quæstio] [
con il piatto in mano e la cintura]
La
lex XII tabularum [vedi] stabiĺ che, in caso di
furtum néc manifèstum [vedi] il derubato poteva procedere ad una perquisizione nella casa del presunto ladro.
Gaio [vedi] chiarisce che il derubato doveva eseguire la perquisizione nudo, avendo ai fianchi la sola cintura “
ĺcio ćntus” e con un piatto in mano “
làncem habens”. Di qui l’espressione di perquisizione (—). Al di là del significato religioso di questi atti è probabile che si volesse impedire che il derubato, durante la perquisizione, fingesse di ritrovare la cosa precedentemente occultata sulla sua persona.