Domicilio can. 102-107 c.j.c.
Dimora nel territorio di una
parrocchia o almeno di una
diocesi, che sia congiunta all’intenzione di rimanervi definitivamente ovvero si sia protratta già per cinque anni.
Il
quasi (—) consiste, invece, nella dimora in un territorio che, o sia congiunta all’intenzione di rimanervi almeno per tre mesi ovvero già si sia protratta per tre mesi.
(—) e quasi (—) sono per lo più liberamente scelti (
sede giuridica volontaria), tuttavia il codice prevede casi particolari di
sede giuridica necessaria:
— i
membri degli
istituti religiosi e delle
società di vita consacrata [
vedi Istituti di vita consacrata] acquistano il (—) nel luogo dove è situata la casa cui sono ascritti e il quasi (—) nella casa ove effettivamente dimorano;
— i
coniugi hanno lo
stesso (—) o quasi (—); entrambi, però, possono avere un
proprio (—) o quasi (—) in caso di
separazione personale o per altra
giusta causa (es. motivi di lavoro);
— il
minore ha il (—) o quasi (—) di colui alla cui potestà è soggetto; uscito dall’infanzia può, però, avere un proprio quasi (—) e, se
emancipato ai sensi delle leggi civili, anche un proprio (—);
— chi è sottoposto, per legge, a
tutela o a
curatela ha il (—) o quasi (—) del tutore o del curatore.
Conseguenza pratica del (—) e del quasi (—) è la precisa determinazione (anche ai fini dell’assoggettabilità alle leggi particolari del territorio) della comunità di appartenenza nonché del proprio
Parroco e del proprio
Vescovo. Per quanto concerne i
girovaghi, Parroco e Vescovo proprii sono quelli del luogo ove essi di fatto vengono a trovarsi.
Va ricordato, infine, che il (—) e il quasi (—) si perdono allontanandosi da un luogo con intenzione di non tornarvi più.