Semidetenzione (d. penit.)
Con la L. 689/81 il legislatore ha attribuito al giudice la possibilità, ricorrendo alcune particolari condizioni, di sostituire la pena detentiva breve con una pena diversa, e cioè con la (), con la libertà controllata o con la pena pecuniaria corrispondente al tipo di pena detentiva da sostituire (rispettivamente due anni, un anno, sei mesi).
Ai sensi dell'art. 55 L. 689/81, la () comporta:
l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in uno degli appositi istituti a cui sono assegnati i detenuti in regime di semilibertà;
il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
la sospensione della patente di guida;
il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
l'obbligo di conservare e di presentare, a ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato, l'ordinanza di sostituzione della pena detentiva con la () e l'eventuale provvedimento di modifica di essa.