Lex [
Legge]
Secondo unimmortale definizione gaiana (Inst. I, 3)
lex est quod populus iłbet atque constģtuit, cioč legge č quel che il popolo ordina e stabilisce.
La legge era una fonte speciale del diritto romano e consisteva in una deliberazione avente contenuto normativo, adottata dal popolo, riunito nei
comģtia [vedi], su proposta di un magistrato, e con la conferma del Senato.
Ad essa fu successivamente assimilata ogni deliberazione normativa della plebe [vedi
plebiscģtum] su proposta di un tribuno della plebe [vedi
tribuni plčbis].
Dal punto di vista formale si distinse tra:
lex rogąta, cioč la legge proposta da un magistrato nei comizi e approvata dal voto di questi;
lex data, la legge emanata in modo unilaterale dal magistrato, senza il concorso cioč del voto di coloro ai quali si riferiva; tra le
leges datę rientravano gli ordinamenti imposti dai magistrati alle colonie, ai municipi, alle province.
Alcuni autori ricordano anche le
leges dictę, regolamenti di carattere amministrativo emanati dallautoritą per disciplinare la riscossione delle imposte o lesecuzione di grandi imprese.
Il disegno di legge (
rogątio) veniva preventivamente approvato in Senato e successivamente esposto in luogo pubblico per almeno tre settimane (
trinłndinum), durante le quali il popolo poteva essere riunito dal magistrato per eventuali discussioni. Latto della pubblicazione recava il nome di
promulgątio [vedi] e con esso aveva inizio il procedimento legislativo. La
promulgatio fissava anche la data di convocazione dei comizi e della votazione.
Alla mezzanotte del giorno fissato (non si potevano scegliere né i giorni giudiziari, né i giorni festivi) il magistrato, tratti gli auspici, convocava il popolo per le votazioni. Il voto poteva essere espresso o con consenso (
uti rņgas - come tu proponi), o con dissenso (
antiqua prņbo - approvo la vecchia disciplina) o con unastensione (
non lģquet - non ci si pronuncia). Terminata la votazione, si procedeva al computo dei voti (
diribģtio) e alla comunicazione al popolo dellesito del voto (
renuntiątio).
La proclamazione del risultato produceva leffetto della immediata entrata in vigore della legge.
La legge constava di tre parti: la
pręscrģptio che conteneva le indicazioni formali (nome del magistrato proponente, il giorno e il luogo della votazione, la prima unitą comiziale e il primo cittadino votante); la
rogątio, cioč il dispositivo della legge; la
sąnctio che garantiva lefficacia della legge sancendo le conseguenze delle violazioni della stessa.
La legge romana aveva efficacia personale, e non gią territoriale, in quanto si applicava a tutti i
cives ovunque si trovassero ma non si applicava ai non cittadini, anche se residenti in territorio romano.
Le
leges si distinguevano, inoltre, secondo una terminologia tardo classica, in:
perfectę, se sancivano la
nullitą dellatto contrario alle loro disposizioni (ad es., era
perfecta la
lex Vocņnia [vedi], che dichiarava nulli i legati fatti per un ammontare maggiore della quota spettante allerede);
minus quam perfectę, se non disponevano la
nullitą dellatto, ma una
pena a
carico del trasgressore (ad es., era
minus quam perfecta la
lex Furia testamentaria [vedi], che imponeva la pena del quadruplo a chi avesse ricevuto un legato superiore a 1.000 assi);
imperfectę, se nulla disponevano in caso di trasgressione (ad es., era
imperfecta la
lex Cincia de donis et munčribus [vedi], che vietava senza, tuttavia, sanzionarla, la donazione oltre una certa misura).