Lex Appulčia de spňnsu
Legge risalente all’incirca alla fine del III sec. a.C. e contenente disposizioni in materia di
spňnsio [vedi] e
fideproměssio [vedi].
Stabilě che se il creditore agiva
in sňlidum contro uno dei cogaranti, ottenendo da questo l’intero pagamento del
dčbitum, il cogarante che avesse pagato per l’intero poteva agire contro gli altri cogaranti, in regresso, ciascuno per la sua parte. Giova precisare che il creditore non era vincolato ad agire preventivamente nei confronti del debitore garantito, prima di escutere i cogaranti. Solo in etŕ postclassica, infatti, Giustiniano accordň al garante il c.d.
beneficium excussionis [vedi].