Accèssio (
diritti reali) [
Accessione; cfr. artt. 934-938 c.c.; artt. 667, 959, 983, 2811 c.c.]
Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario; si verificava quando una cosa (considerata
accessoria) si univa ad un’altra (considerata
principale), in modo da costituire una cosa sola.
Il principio generale che regolò questi casi fu: “
accessorium sequitur principale” [vedi].
Il proprietario della cosa principale (era considerata tale la cosa dotata di maggiore autonomia) acquistava la proprietà della cosa accessoria, o meglio conservava la proprietà della cosa principale anche dopo l’accrescimento di essa in virtù dell’unione con la cosa accessoria.
Il carattere di accessorietà di una cosa rispetto ad un’altra veniva desunto dal suo
minor valore, od anche dalla sua
minor rilevanza sociale.
La
ratio lègis o iuris [vedi] dell’istituto va rinvenuta nell’esigenza di tutelare il
dòminus [vedi] della
res [vedi] di maggior valore economico-sociale, garantendogli l’automatico acquisto della proprietà della
res di minor valore economico-sociale.
Si distinguevano due forme di (—):
—
di cosa mobile a cosa mobile: di regola, comportava l’acquisto della cosa altrui da parte del proprietario della
res di maggior valore economico, eccettuato il caso di (—) separabile [vedi
àctio ad exhibèndum]. Vi rientravano la
ferruminatio [vedi], la
textura [vedi], la
scriptura [vedi], la
pictura [vedi] e la
tinctura [vedi];
—
di cosa mobile a cosa immobile: era retta dal principio “
superficies solo cèdit”, in virtù del quale il proprietario del suolo acquistava tutto ciò che era
sopra (es. piantagioni, costruzioni) o
sotto (es. gallerie, radici) il suolo. Vi rientravano la
satio [vedi], l’
implantatio [vedi] e l’
inædificatio.