Adièctus solutiònis causa [lett.
“il soggetto addetto a ricevere il pagamento”; cfr. art. 1188, 1° co., c.c.]
Soggetto designato come esattore dell’adempimento nell’atto costitutivo di un’obbligazione (generalmente, secondo
Ulpiano [vedi] e
Pomponio [vedi], nella
stipulàtio [vedi]).
L’(—) era un mero preposto all’esazione e poteva essere, secondo
Salvio Giuliano [vedi], anche un incapace.
Il pagamento all’(—) è previsto e disciplinato anche nel diritto civile vigente, dall’art. 1188, 1° co., c.c.