Lex Fùfia Canìnia de manumissiònibus
Legge emanata nel 2 a.C.: apportò notevoli innovazioni in ordine alla affrancazione dei
servi mediante testamento, vietando ai
dòmini di affrancare per testamento più di una certa quota della loro
familia servile.
Dubbi si nutrono, in dottrina, sulle conseguenze delle violazioni delle prescrizioni imposte dalla citata legge:
Gaio [vedi] (Inst. I, 43-46) fa cenno ad una sanzione di nullità per le affrancazioni
contra legem, attribuendola indistintamente alla
lex Fufia Caninia ed a successivi
senatusconsùlta [vedi
senatusconsultum].
Tra le principali limitazioni alla capacità di affrancare
servi introdotte dalla (—), ricordiamo che:
— chi possedeva da tre (…
qui plùres quam duos…) a dieci servi poteva affrancarne per testamento non più della metà;
— chi possedeva da undici (…
qui plures quam X…) a trenta servi poteva affrancarne per testamento fino ad un terzo;
— chi possedeva da trentuno (…
qui plures quam XXX…) a cento servi poteva affrancarne per testamento fino ad un quarto;
— chi possedeva da centouno (…
qui plures quam C…) a cinquecento servi poteva affrancarne per testamento fino ad un quinto;
— in ogni caso, a chi possedeva più di cinquecento servi non era possibile affrancarne più di cento;
— nessuna restrizione era imposta dalla legge a chi possedeva solamente uno o due servi.