Lex Iulia de resìduis
Legge fatta emanare da Augusto in tema di
crìmen peculàtus [vedi]: stabilì che, nei casi in cui il soggetto che si era impadronito di denaro o beni pubblici non provvedeva — entro un anno — alla loro restituzione, la pena era aumentata di un terzo del controvalore dei beni sottratti.
Da tale previsione si è in dottrina dedotto che la legislazione augustea aveva, in luogo dell’
interdìctio aqua et igni [vedi], fissato per il
crimen peculatus una pena pecuniaria.