Accessio (
neg. giur.) [lett. “
aggiunta”]
Uno degli elementi accidentali del negozio giuridico [vedi
accidentàlia negòtii], secondo il giurista
Paolo [vedi]. Consisteva nell’aggiunta di una persona o di una cosa al rapporto obbligatorio principale: ad es.:
mihi aut Titio, oppure
mihi decem aut hominem Stichum (e cioè: “sia data la prestazione a me oppure a Tizio”; “mi sarà data la somma di dieci monete, oppure lo schiavo Stico”).