Adòptio [
Adozione; cfr. artt. 291 ss. c.c.; L. 4-5-1983, n. 184]
Procedimento inteso a trasferire la
patria potestas [vedi] su un
filius da un
pater ad altro
pater.
L’(—) in senso lato si divideva in due specie: l’
adoptio in senso stretto (denominata anche
adoptio impèrio magistràtus) e l’
adrogàtio (denominata anche
adoptio pòpuli auctoritàte) [vedi].
L’(—) in senso stretto era preordinata all’adozione di un
filius familias, ossia di un soggetto già sottoposto alla potestà del suo
pater familias originario.
La procedura era la seguente:
— l’adottando veniva sottratto alla
patria potèstas del
pater originario mediante tre successive vendite;
— in un secondo momento, il soggetto, liberato, veniva posto in
mancìpio [vedi
mancipium] presso il
pater o anche presso un terzo;
— infine, egli veniva rivendicato dall’adottante e, a seguito della non opposizione di colui che lo aveva in
mancipio, il giudice lo assegnava all’adottante, dichiarandolo figlio legittimo dello stesso.
L’adottato usciva dalla famiglia originaria, perdendo ogni rapporto di parentela ed ogni diritto e dovere nei suoi confronti; acquistava, invece, rapporti di parentela e relativi diritti e doveri nei confronti della famiglia dell’adottante.
In
diritto giustinianeo si distinse tra:
— (—)
plena (piena), compiuta nei riguardi del
filius in potestate di un proprio discendente emancipato o di un proprio discendente in linea femminile. Comportava la
capitis deminutio minima [vedi
capitis deminutio] dell’adottato che era del tutto equiparato, anche ai fini successori, ai
filii dell’adottante;
— (—)
minus quam plena (meno che piena) non compiuta dall’ascendente e non comportante né l’acquisto della
patria potestas sull’adottando, né la perdita dei diritti successori di questo nei confronti della sua famiglia d’origine; poiché non comportava l’acquisto della
patria potestas.