Azione
Titolo di credito (v.) rappresentativo di una quota parte del
capitale sociale (v.) di una impresa costituita sotto forma di
società per azioni o in accomandita per azioni.
È la
frazione minima di capitale sociale che occorre sottoscrivere per acquistare la qualità di socio, con tutti i diritti, doveri e poteri che da essa derivano.
Le azioni possono essere
nominative oppure al
portatore, ma leggi successive al codice civile hanno introdotto e ribadito, per fini fiscali, il principio della
nominatività obbligatoria dei titoli azionari (cui possono fare eccezione soltanto le azioni
di risparmio).
I
caratteri generali delle azioni possono così riassumersi:
— esse costituiscono frazioni del capitale sociale di
uguale ammontare;
— conferiscono ai loro possessori
uguali diritti;
tale uguaglianza, tuttavia, sussiste solo all'interno di ciascuna categoria;
— non possono emettersi per
somma inferiore al loro valore nominale;
— sono
indivisibili, anche se ne è ammessa la proprietà comune; nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
L'azione attribuisce al suo titolare una serie di
diritti che si possono suddividere in:
—
diritti di natura amministrativa: diritto d'intervento nell'assemblea delle società emittenti, diritto di voto, diritto di impugnare le deliberazioni assembleari;
—
diritti di natura patrimoniale: diritto agli utili ed alla quota di
liquidazione;
—
diritti di carattere ambivalente, i quali incidono sia sull'aspetto patrimoniale che su quello amministrativo delle società: diritto all'assegnazione di azioni in caso di aumento gratuito del capitale, diritto di opzione in caso di emissione di nuove azioni a pagamento, diritto di
recesso.
In linea di principio, i diritti sopra elencati competono a tutte le azioni in eguale misura e con le stesse modalità.
La legge consente alle società di creare
categorie diverse di azioni; esse, infatti, possono essere:
—
ordinarie, se attribuiscono ai soci i normali diritti di partecipazione;
—
privilegiate, quando attribuiscono un diritto di priorità nella distribuzione degli utili o nella restituzione del capitale al momento dello scioglimento della società;
—
di godimento, se possono essere attribuite al possessore di azioni ordinarie, in sostituzione di esse, quando, in seguito alla riduzione del capitale sociale, ne sia stato
rimborsato il valore nominale, sul presupposto che il valore dell'azione ordinaria sia superiore, al momento del rimborso, al valore nominale, a causa delle riserve esistenti. Le azioni di godimento non conferiscono, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo, il diritto di voto;
—
di risparmio: tale categoria di azioni, tutela la posizione dei
piccoli risparmiatori che, con l'acquisto dei titoli, perseguono l'intento di investire i propri risparmi più che di partecipare ad un'attività economica. Queste azioni costituiscono una categoria molto più vicina a quella delle
obbligazioni (v.).
Vedi tabella 1 -
2.