Case law (
d. comp.)
Indica la fonte primaria di diritto degli ordinamenti di
Common Law [
vedi], costituita dall’insieme delle regole e dei principi enunciati dalle decisioni giudiziarie, che inseriscono l’ordinamento inglese nell’ambito dei sistemi di diritto giurisprudenziale. A fondamento della (—) vi è la regola del
precedent, per cui la decisione giurisprudenziale vincola su quello specifico punto il giudice investito della questione.