Adplumbàtio
Termine adoperato in diritto romano per indicare la congiunzione di due parti metalliche mediante uno strato intermedio di piombo.
L’(—), a differenza della
ferruminàtio [vedi], non originava alcun acquisto per accessione [vedi
accèssio]; il soggetto proprietario delle parti metalliche aveva, per la restituzione di esse, la possibilità di esercitare, contro il saldatore, una
àctio ad exhibèndum [vedi] oppure la
rèi vindicàtio [vedi].
La distinzione tra (—) e
ferruminatio si fa risalire al giurista
Cassio [vedi].