Fabbricerie artt. 15-16 L. 27-5-1929, n. 848; L. 20-5-1985, n. 222
Le (—), la cui nascita, nei secoli XVIII e XIX, fu favorita dagli ordinamenti statuali nell’ambito di una politica ecclesiastica tesa a potenziare gli organi laici per l’amministrazione dei
beni ecclesiastici, si presentano come
istituti anomali, che certo non rientrano nella categoria degli
enti ecclesiastici tradizionali, ma possono comunque considerarsi
organi ausiliari delle chiese, in quanto perseguono una finalità indiretta di culto.
L’art. 15 della L. 848/29 precisa, al 2° comma, che sotto il nome di (—) si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni di fabbriche, opere, maramme, cappelle etc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all’amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.
Ai sensi dell’art. 72 della L. 222/85, oggi le (—) esistenti sono disciplinate dagli artt. 15 e 16 della L. 848/29 nonché dagli artt. da 35 a 41 e 45 del D.P.R. 33/87 sulla base dei principi della non ingerenza delle (—) nei servizi di culto e della soggezione di esse alla vigilanza e alla tutela dell’autorità governativa.