Dizionario Storico del Diritto Italiano ed Europeo
Agreement (d. comp.)
Nel diritto anglosassone il termine ha un significato assai vasto ed indica, in genere, l’accordo.
Esiste, tuttavia, una distinzione importante tra la categoria degli (—) e quella dei contracts, in quanto i secondi costituiscono soltanto una particolare fattispecie dei primi.
Non sempre gli (—) sono sanzionati giuridicamente; avviene spesso che, per volontà delle parti (espressa o tacita) o per altre ragioni, essi restino nella sfera dell’extragiuridico, costituendo la categoria degli unenforceable agreements (accordi non sanzionabili giuridicamente). Sono da ricordare in particolare i cd. domestic (—) e gentlemen’s (—), ovvero accordi stipulati da persone con particolari legami di natura familiare o sociale; in questi casi l’esecuzione dell’accordo è affidata all’impegno morale delle parti.