Filiazione can. 1137-1140
Consanguineità [
vedi Necessitudo] in linea retta, tra due persone di cui uno è genitore dell’altra. Essa può essere:
—
reale se risulta dalla generazione;
—
fittizia quando proviene da
adozione negli ordinamenti che prevedono la possibilità di ricorrere a quest’istituto.
I figli si dicono
legittimi se nati da persone legate da matrimonio valido o
putativo [
vedi Matrimonio putativo]. Gli
illegittimi, a loro volta, possono essere:
—
naturali: se nati da persone che avrebbero potuto sposarsi tra loro;
—
spurii: se osta all’eventuale possibile matrimonio un
impedimento dirimente [
vedi Impedimenti al matrimonio].
I figli illegittimi possono essere
legittimati per il
susseguente matrimonio dei genitori, sia valido che putativo, o per
rescritto della S. Sede: in questo caso, per il diritto canonico, essi sono in tutto
equiparati ai figli legittimi, salvo eventuali limitazioni previste espressamente dalla legge.