Magister èquitum
Era,
in età arcaica e repubblicana, il comandante della cavalleria nominato dal
dictàtor [vedi] in qualità di suo
collèga minor.
Non occorrevano particolari requisiti per la nomina, potendo tale carica essere ricoperta anche da un plebeo; trattandosi di una magistratura
cum impèrio [vedi
magistratus], la nomina, però, doveva essere seguita dall’investitura della
lex curiata de imperio [vedi].
Il (—) durava in carica quanto il
dictator (non oltre sei mesi ovvero non oltre il giorno di scadenza del consolato, durante il quale era stato nominato il dittatore) e poteva essere sostituito da questi in qualsiasi momento.
Dotato di
imperium (che non gli derivava da una delega da parte del
dictator, ma dalla sua stessa posizione costituzionale), poteva non solo convocare i
comìtia [vedi], ma anche il Senato, massimo organo consultivo.