Mandątum pecłnię credčndę [
Mandato di credito; cfr. artt. 1958-1959 c.c.]
Il () (
mandato di credito) consisteva nellincarico che taluno dava ad un altro di
prestare danaro
ad un terzo: listituto veniva usato a scopo di garanzia personale delle obbligazioni [vedi
obligątio].
Nella compilazione giustinianea il () si presentava come un
contratto che con l
apparenza esteriore del mandato, esplicava la
funzione obiettiva della fideiussione.
La validitą del mandato di credito fu riconosciuta, secondo parte della dottrina, dai tempi di
Sabino [vedi] in poi: precedentemente nessuna rilevanza giuridica aveva l
incarico rivolto ad altri di concedere un mutuo, in nulla differenziandosi tale invito dal
mandatum tua grątia [vedi
mandatum] che costituiva un
esortazione o un
consiglio nel solo interesse del consigliato.
Il () era un
contratto a forma libera, da cui nasceva un
obligatio včrbis contrącta [vedi].
Eseguito il mandato, cioč il mutuo, se il mutuatario non pagava, il mandatario poteva agire col
contrąrium iudģcium mandati contro il mandante per far valere la
garanzia: il
mandante, sostanzialmente, acquistava una situazione giuridica analoga a quella del
fideiussore, garantendo ladempimento del mutuatario.
A differenza della
fideiłssio [vedi], il
mandatum non era un
contratto accessorio del rapporto di credito garantito, anzi era un
contratto collegato rispetto al contratto di
mutuo: lobbligazione del mandante era valida anche se era invalida quella del debitore principale.
In
etą classica non furono mai espressamente riconosciuti al mandante di credito i benefici (
divisiņnis,
ņrdinis [vedi
benefģcium divisiņnis;
beneficium ņrdinis]) concessi ai fideiussori.
Solo nel
diritto postclassico fu concesso il
beneficium excussiņnis [vedi], anche al mandante di credito e si arrivņ alla totale
equiparazione tra il () e la
fideiussio [vedi].
Il mandato doveva essere tale da non ledere il
buon costume (era nullo, pertanto, il
mandatum rei turpis):
Ulpiano [vedi] ritenne
nullo il mandato dell
adulčscens luxuriņsus che aveva dato ad un altro lincarico di far da fideiussore ad una meretrice.
Per
Papiniano [vedi] era nullo il mandato avente ad oggetto un credito gią sorto, perché ciņ era incompatibile con la figura del mandato.
Figura particolare era il
mandatum adełndę hereditątis per il quale, secondo
Salvio Giuliano [vedi], rispondevano delle passivitą dellerede anche coloro che avessero dato
mandato di accettare, convincendo lerede.
Il creditore-mandatario poteva usufruire di due mezzi di tutela:
nei confronti del debitore, poteva agire con l
ąctio certę crčditę pecunię;
nei confronti del terzo-mandante, poteva agire con l
actio mandati contraria.