Adstipulàtio; adstipulàtor [rispettivamente:
Stipulazione attivamente accessoria e
Creditore accessorio]
L’
adstipulatio costituì non una figura generale, bensì un istituto desumibile da singole applicazioni.
Stìpulans e
promìssor erano le parti della
stipulatio [vedi]; per derivazione, si parlò, nel caso in esame, di
adstipulatio e
adpromissio e rispettivamente per quanto riguarda i contraenti, di
adstipulàtor e
adpromìssor.
In particolare:
— l’
adstipulàtor era un concreditore che poteva esigere il pagamento dal debitore, estinguere l’obbligazione mediante
acceptilàtio [vedi], stare in giudizio per il creditore, salvo a regolare separatamente i suoi rapporti con lo
stipulans principale. La
lex Aquilia de damno [vedi] stabilì in proposito che, se l’
adstipulator avesse fraudolentemente posto in essere l’
acceptilatio dell’obbligazione, per impoverire il creditore, in capo a lui nasceva l’obbligo di pagare, in favore di quello, il
quanti ea res est [vedi];
— l’
adpromìssor era “un condebitore che assumeva l’obbligazione
ex stipulatu unitamente al
promissor, sì da poter essere chiamato in giudizio per il pagamento dell’intero in vece sua”. È bene precisare che l’
adpromissio svolgeva, nella prassi,
funzioni di garanzia.
Dalle Istituzioni di
Gaio [vedi] (III, 110-114), apprendiamo che l’erede dell’
adstipulator non poteva esperire alcuna azione e che il
servus “
adstipulàndo nìhil àgit”, poneva cioè in essere, se realizzava una
adstipulatio, un negozio nullo; lo stesso valeva per i soggetti
in mancìpio [vedi
mancipium].
L’
adstipulatio venne frequentemente adoperata, nella prassi (onde aggirare il divieto della
stipulatio àlteri [vedi
stipulatio]) per ottenere gli effetti di un contratto a favore di terzi (espressamente previsto e disciplinato, nel codice civile vigente, dagli artt. 1411 ss.).