Foro ecclesiastico L. 20-5-1985, n. 222
In passato i
chierici erano giudicati esclusivamente dai
tribunali ecclesiastici anziché da quelli civili: cd. (—).
Con la legge Siccardi (L. 1013/1850), il (—) veniva
abolito e si stabiliva il principio della completa soggezione degli ecclesiastici «
come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato».
Questo principio, seppure avversato dalla Chiesa, è rimasto fermo nel nostro ordinamento e non ha subito modifica alcuna nei
Patti lateranensi ove l’unico accenno alla materia penale concernente gli ecclesiastici è nel punto 2°, lett. b) del Protocollo addizionale al Nuovo Concordato (obbligo per l’autorità giudiziaria di dare comunicazione, al Vescovo competente, dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici).