Apostasia can, 751,1364 c.j.c.
Viene detta (—) il ripudio totale della fede cristiana. L’apostata incorre nella
scomunica latae sententiae fermo restando la
rimozione dall’
ufficio ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa.
Il
chierico può, inoltre, essere punito con:
— la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;
— la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica.
Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la
dimissione dallo stato clericale [
vedi Pene canoniche].