Mònstrum vel prodìgium [
Mostro o prodigio]
Era considerato (—) ogni essere che, a causa di disfunzioni verificatesi nella crescita intrauterina, non aveva forma umana o presentava, comunque, gravi deformazioni: tali esseri furono ritenuti, dai giuristi classici, privi di soggettività giuridica. Tuttavia in
età postclassica si affermò la tendenza a computarli nel numero dei figli ai fini del riconoscimento del
iùs (trium vel quattuor) liberòrum [vedi] in favore della madre, mentre fu loro negata personalità giuridica a tutti gli altri fini, ed in particolare, ai fini dell’acquisto di diritti.
Non si considerava nato a nessun titolo il frutto dell’
aborto.