Mortis causa càpio [Lett. “
presa di possesso a causa di morte”]
Ogni acquisto
mortis causa, che non avvenisse a titolo di successione e non avesse carattere di
donàtio mortis causa [vedi]: si pensi, ad es., alla somma di denaro versata ad un terzo dal soggetto istituito erede dal
de cùius [vedi] sotto condizione di beneficiare il terzo stesso.
Le
mortis causa capiònes, al contrario di quanto avvenne per le
donatiònes mortis causa, non furono mai assimilate ai legati, conservando sempre alcune proprie peculiarità: fu ritenuta, peraltro, applicabile anche ad esse una regola tipica del diritto successorio, e cioè quella relativa al computo della c.d.
quarta Trebelliana [vedi
senatusconsùltum Trebelliànum].
Nel
tardo diritto postclassico, la (—) fu considerata come categoria generale nella quale si faceva rientrare anche la
donatio mortis causa.