Mutàtio iùdicis [
Mutamento del giudice]
Nel
processo per formulas [vedi], la (—) poteva avere luogo nella fase
apud iudicem qualora il giudice, avendo acclarato che i fatti a lui sottoposti non erano idonei a determinare la soluzione della controversia, dichiarasse che la ricostruzione della situazione di fatto, oggetto della controversia, non gli era chiara (
rem sibi non liquère), prestando giuramento di conferma di tale dichiarazione. In siffatta evenienza, il magistrato era legittimato a nominare un altro
iùdex.