Mutua petitio
Azione riconvenzionale riconosciuta al debitore per la compensazione di un credito che il suo creditore avesse fatto valere (—).
In età classica la (—) era riconosciuta solo in casi specifici, tra cui:
— il caso di crediti fatti valere mediante
iudicia bonæ fidei [vedi], che dovevano essere compensati con i debiti dell’attore verso il convenuto in base allo stesso rapporto fatto valere in giudizio;
— il caso dell’
argentarius (banchiere) che agisse contro il cliente;
— il caso del
bonòrum èmptor [vedi] che avesse acquistato in blocco i beni del fallito;
— il caso di chi esercitava l’
actio de peculio [vedi] nei riguardi del
pater familias;
— il caso di chi agiva con una
condictio [vedi] o con un’
actio ex stipulatu [vedi], sulla base di un
rescriptum di Marco Aurelio, relativamente ai debiti contratti per la stessa causa nei riguardi del convenuto (in pratica il
rescriptum di Marco Aurelio estese a tutti i giudizi l’
exceptio doli [vedi] inizialmente prevista solo per i
iudicia bonæ fidei).
In diritto postclassico il principio della compensazione acquistò carattere generale in ordine ai crediti liquidi ed esigibili con il riconoscimento della (—).