Nomina privilegiata [
Crediti previlegiati]
Particolare ipotesi di
pìgnus convèntum [vedi
hypothèca]: si trattava di crediti che, per la loro natura o in considerazione della persona del creditore, derogando al principio della contitolarità del
pignus conventum, dovevano essere soddisfatti sui beni del debitore con precedenza rispetto agli altri crediti ipotecari: si pensi, ad es., ai crediti del fisco per le imposte, oppure al credito della moglie per la restituzione della dote.
Per un’altra accezione dell’espressione [vedi
Pignus publicum vel quasi publicum]