Non usus [
Non uso; cfr. art. 1014 c.c.]
Uno dei modi di estinzione dell
ususfrłctus [vedi]; uninteressante definizione dellistituto č contenuta nelle
Pauli sententię [vedi]:
Non utčndo amģttitur ususfructus, si possessiņne fundi biennio fructuąrius non utątur, vel rči mobilis anno (si perde lusufrutto per
non uso se lusufruttuario non esercita il suo diritto per due anni, se ha ad oggetto fondi, per un anno se ha ad oggetto cose mobili).