Non usus [
Non uso; cfr. art. 1014 c.c.]
Uno dei modi di estinzione dell’
ususfrùctus [vedi]; un’interessante definizione dell’istituto è contenuta nelle
Pauli sententiæ [vedi]: “
Non utèndo amìttitur ususfructus, si possessiòne fundi biennio fructuàrius non utàtur, vel rèi mobilis anno” (si perde l’usufrutto per
non uso se l’usufruttuario non esercita il suo diritto per due anni, se ha ad oggetto fondi, per un anno se ha ad oggetto cose mobili).